Statuto

Statuto dell’Associazione “Napoli GNU/Linux Users Group APS”

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, STATUTO

È costituito, nel rispetto del D. Lgs 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato “NaLUG – Napoli GNU/Linux Users Group APS” in acronimo NaLUG APS (d’ora in poi Associazione). L’associazione di promozione sociale e culturale è riconosciuta, autonoma, pluralista, apartitica, aconfessionale, a carattere solidaristico e volontario, democratica e progressista.

L’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore.
L’associazione ha sede legale in Napoli.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 2 – FINALITÀ

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Lo scopo principale dell’Associazione è quello di promuovere socialità e partecipazione, realizzando attività: culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi ed attività socialmente utili, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci. Sono campi specifici di attività dell’Associazione: cultura, promozione delle tecnologie multimediali e informatiche, formazione professionale e comunque tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative.

Le attività che si propone di svolgere, individuate ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D. Lgs 117/2017, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare, l’Associazione si prefigge di:
– favorire la diffusione della filosofia GNU (http://www.gnu.org) promuovendone concetti, progetti e contenuti. Con particolare riferimento, ma non limitatamente, al campo informatico e al software libero, l’attività ha come oggetto sistemi operativi aperti, come GNU-Linux, i software con sorgenti liberamente accessibili, studiabili, adattabili e modificabili da parte dell’utente.
Particolare interesse è rivolto dall’Associazione al mondo della scuola, degli enti pubblici, dell’industria ed in ogni altro settore in cui esso sia applicabile;
– favorire la libera circolazione delle idee e della conoscenza in campo informatico, utilizzando ogni mezzo di comunicazione, anche di massa;
– promuovere lo studio ed il libero utilizzo delle idee e degli algoritmi che sottendono al funzionamento dei sistemi informatici;
– promuovere l’applicazione del metodo sperimentale nello studio dei sistemi informatici;
– sviluppare studi e ricerche nel settore dell’informatica, conferendo anche borse di studio;
– organizzare convegni, manifestazioni e corsi di formazione, a livello locale, nazionale e internazionale;
– promuovere l’accesso alle tecnologia informatiche da parte di chi ne è escluso per motivi economici derivanti da un utilizzo improprio o diseguale delle tecnologia informatiche e contribuire alla loro risoluzione;
– promuovere l’utilizzo di licenze libere (incluse, ma non limitatamente a Creative Commons, BSD, GNU, FDL) per tutti i contenuti di carattere intellettuale, in opposizione all’utilizzo di licenze vincolanti e restrittive, ponendosi come fine ultimo la condivisione e la diffusione della conoscenza.

ART. 3 – ATTIVITÀ

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’Associazione può organizzare attività quali:

– mettere a disposizione presso la propria sede pubblicazioni scientifiche e divulgative, materiale ed attrezzature informatiche di vario tipo, connessione ad internet;
– proporre corsi di formazione interna rivolti ai soci e promuovere l’autoformazione e lo scambio di conoscenze tra i soci;
– realizzare software libero o progetti a specifiche e implementazione aperta, e relativa documentazione;
– redigere pubblicazioni, articoli, reportage, sondaggi, interviste, statistiche riguardanti gli scopi istituzionali dell’Associazione, sia per l’associazione che per terzi;
– organizzare corsi di formazione professionale riguardanti i temi del software libero e dell’open source, in sede, fuori sede e presso terzi;
– organizzare convegni e dibattiti riguardanti il software libero e dell’open source, le reti sociali, l’utilizzo critico e consapevole delle tecnologie e tutto quanto rientri negli scopi istituzionali dell’Associazione;
– partecipare a dibattiti, conferenze, fiere, trasmissioni radiofoniche e televisive;
– interagire con associazioni ed entità che si prefiggono obiettivi affini all’Associazione, sia sul territorio nazionale che all’estero e collaborare alla realizzazione di progetti ed eventi organizzati da queste associazioni;
– fornire consulenza ed assistenza a chi desidera collaborare al raggiungimento delle finalità del NaLUG;
– accettare patrocini, finanziamenti, lasciti, sponsorizzazioni offerti da istituzioni, associazioni, università, enti di ricerca, enti pubblici e privati;
– concorrere all’utilizzo di finanziamenti pubblici (inclusi, ma non limitati a finanziamenti di istituzioni regionali, provinciali, europee, comunali) e privati per realizzare progetti ed eventi dei punti precedenti;
– organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
– ogni altra attività, svolta anche in collaborazione con altri enti ed associazioni, che rientri negli scopi sociali e possa servire a perseguirli;
– gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all’estero. Potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali;
– ogni altra attività, svolta anche in collaborazione con altri enti ed associazioni, che rientri negli scopi sociali e possa servire a perseguirli.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Campania.

ART. 4 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e si impegni per realizzare le attività di interesse generale, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori, godono del diritto di voto in assemblea ma non godono dell’elettorato passivo.
Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione dello statuto e dei regolamenti, l’assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dallo statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
I soci si distinguono in:
– Fondatori:
sono coloro i quali hanno costituito l’Associazione ed hanno diritto di voto.
– Onorari:
possono essere coloro che per benemerenze particolari e prestigio personale o per contributi ovvero per operosità verso l’Associazione contribuiscono ad accrescere l’importanza della stessa e ad elevare il prestigio; non hanno diritto di voto.
– Ordinari:
sono coloro i quali desiderano aderire alle attività dell’Associazione, partecipando personalmente alle stesse, anche finanziariamente pagando le relative quote associative, hanno diritto di voto.
– Sostenitori:
sono coloro che intendono sostenere economicamente e moralmente l’associazione contribuendo con ulteriori contributi rispetto alla quota associativa, hanno diritto di voto.

ART. 5 – AMMISSIONE SOCI

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, email, unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle delibere degli organi sociali.
Il Consiglio direttivo delibererà secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale.
La regolamentazione delle modalità di iscrizione all’Associazione è definita dal regolamento interno; il Consiglio Direttivo ha la facoltà di rifiutare, per motivi giustificati, l’iscrizione di un nuovo Socio all’Associazione.
Qualora la domanda di iscrizione venga accolta, la deliberazione è comunicata all’interessato ed al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale dell’Associazione “NaLUG” ed il suo nominativo verrà annotato nel libro dei Soci.
La presentazione della domanda di adesione all’Associazione comporta l’accettazione in toto del presente statuto e la autocertificazione di conformità ai requisiti richiesti.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno pari diritti e doveri.
I soci hanno diritto a:
– frequentare i locali dell’associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni da essa promosse;
– riunirsi in assemblea per discutere sulle questioni riguardanti l’Associazione;
– eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi ad eccezione dei soci minorenni come previsto dall’art. 4;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– discutere ed approvare i rendiconti;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
– esaminare i libri sociali;
– votare in Assemblea se iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
– denunziare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore.

Altresì essi hanno il dovere di:
– rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente;
– osservare le delibere degli organi sociali;
– mantenere irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per decesso; mancato pagamento della quota sociale; espulsione o radiazione; dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare debitamente motivata nei confronti del socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, secondo le facoltà concesse dal regolamento interno e mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l’espulsione o radiazione.
La deliberazione di espulsione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
Il mancato pagamento della quota associativa fa decadere il socio, con tutti i suoi diritti senza obbligo da parte del consiglio di comunicazione.

ART. 8 – VOLONTARI

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 9 – PATRIMONIO

Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
– beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
– contributi pubblici e privati, erogazioni e lasciti diversi;
– fondo di riserva;
– quote associative;
– rendite patrimoniali;
– attività di raccolta fondi;
– ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 10 – BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano.
Partecipano all’assemblea tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale; la partecipazione all’assemblea è libera ed aperta a tutti. L’assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.
In seconda convocazione, invece, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni all’ordine del giorno.
Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.
Tutte le deliberazioni dell’assemblea vengono ritenute valide solo se approvate dalla metà più uno dei presenti.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Le assemblee degli associati e del direttivo sono regolamentate dal Regolamento Interno dell’associazione.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono comunicati a tutti gli associati durante i quindici giorni successivi alla loro formazione attraverso gli organi di comunicazione ufficiali dell’associazione, e restano agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, pec spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

ART. 12 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea generale dei Soci, nei termini di cui all’articolo precedente:
– approva le linee generali del programma di attività;
– approva il bilancio annuale e il bilancio sociale, quando previsto;
– delibera sulla previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo;
– elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo ed altri organismi definiti dal regolamento interno) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi; tale elezione avviene votando a scrutinio segreto la preferenza dei nominativi scelti tra i soci candidati. Il numero di preferenze deve essere al massimo uguale al numero di cariche da assegnare. In caso di parità di voti all’ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione all’Associazione;
– nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
– delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
– nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’assemblea dei soci e dura in carica tre anni. È composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri scelti tra i soci. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi dell’attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze, di contribuire alla realizzazione di specifici obiettivi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’assemblea.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
– il Presidente: ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio.
– il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni.
– il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo consiglio.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.
Le modalità di riunione e le attività del Consiglio Direttivo sono definite dal regolamento interno.
Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente, tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
Al Consiglio Direttivo è delegata la gestione ordinaria e straordinaria la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
– amministra l’associazione,
– attua le deliberazioni dell’assemblea,
– predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
– predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
– stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
– cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
– è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
– disciplina l’ammissione degli associati,
– accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

ART. 14 – ORGANO DI CONTROLLO

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L’organo di controllo:
– vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
– vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
– attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 – REVISORE DEI CONTI

È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 16 – LIBRI SOCIALI

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.

ART. 17 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE

La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un’assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.
Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà essere comunque deliberato.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19 – CLAUSOLA DI RINVIO

Le attività dell’associazione sono regolamentate dal presente statuto e dal regolamento interno; il regolamento interno è approvato dalla metà più uno del consiglio direttivo (presente nella sua totalità), e modificabile in maniera analoga.
Per quanto non previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, decide l’assemblea dei soci a norma del codice civile e delle vigenti leggi in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.